Art. 49.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

      1. Nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, su istanza dell'imputato straniero, quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque anni e non ricorrono le condizioni per

 

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ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena detentiva con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso per un periodo pari al doppio della pena da irrogare. Il termine del divieto di reingresso decorre dall'effettiva esecuzione dell'espulsione.
      2. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e del condannato, può ordinare l'espulsione per un periodo pari al doppio della pena da scontare, nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena residua non superiore a cinque anni. Se durante tale periodo lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata.
      3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la pena è estinta alla scadenza del termine di divieto di reingresso, sempre che il cittadino e la cittadina stranieri non siano rientrati illegalmente nel territorio dello Stato. In tale caso, il giudice dell'esecuzione dispone l'applicazione della pena detentiva sostitutiva di cui al comma 1, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
      4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lo stato di detenzione permane fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a cura della forza pubblica. La misura di cui al citato comma 2 decade ove l'espulsione non sia eseguita nel termine di due mesi dalla richiesta.